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Regolazione regionale delle Rinnovabili

Il Rapporto del GSE mostra un quadro molto confuso e frammentario proponendo iniziative per il miglioramento della governance nazionale e regionale

È stato recentemente presentato il rapporto del GSE “Regolazione regionale della generazione elettrica da fonti rinnovabili” nell’ambito di un Convegno dove Ministeri, Regioni e imprese hanno potuto confrontarsi rispetto alla situazione attuale relativa al recepimento delle “Linee guida nazionali”, in ottemperanza al decreto Burden sharing. 

Si tratta delle linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che individuano i criteri procedurali per il rilascio, da parte delle Regioni, dell’autorizzazione unica per la costruzione, l’esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Questo provvedimento si è reso necessario in quanto, come stabilito dalla Riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 che ripartiva tra Stato e Regioni le materie di rispettiva competenza, l’energia è rientrata tra le materie di competenza concorrente, pertanto le Regioni dovevano operare all’interno di un quadro di indirizzo di livello statale. Il D.lgs 387/2003 stabiliva che la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili dovessero essere soggetti a un’Autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalla Provincia entro 180 giorni dalla richiesta.

In assenza di una regolamentazione di riferimento a livello nazionale, le Regioni hanno legiferato in modo autonomo, adottando leggi e atti di indirizzo (tra cui i Piani energetici regionali), privi di un comune denominatore, specie riguardo alle condizioni richieste per avviare la costruzione di impianti. Per via della tendenza di certe Regioni a rilasciare con più facilità le autorizzazioni per gli impianti ci si è trovati di fronte ad uno sviluppo squilibrato delle fonti rinnovabili in alcuni territori piuttosto che in altri e in certi casi si è giunti a bloccare dei progetti già avviati, con grave danno sia per le imprese che per l’ambiente.

Le “linee guida” hanno anche questa funzione oltre a quella di creare un quadro normativo e amministrativo di riferimento, ovvero l’introduzione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti stessi. Quindi, per via del ritardo nell’adozione di tale provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, le Regioni hanno operato in totale autonomia per sette anni, creando una situazione frastagliata e numerosi casi anomali come quello citato. 

Solo nel 2010 con l’adozione di tali “Linee Guida” si è giunti ad un quadro di riferimento per le Regioni, ma quante di queste hanno recepito la normativa? E in che modo lo hanno fatto? Lo studio mostra un quadro molto confuso e frammentario, in cui si sovrappongono le competenze dei diversi soggetti, in particolare Regioni e Province. Sono 81 i soggetti che possono rilasciare l’autorizzazione unica, mentre sono 69 le amministrazioni che possono avviare procedure di VIA. Solo 13 Regioni hanno innalzato la soglia a 1 MW per applicare le procedure abilitative semplificate. Inoltre l’analisi mette in risalto altri ostacoli per gli operatori del settore. Ad esempio non tutte le Regioni hanno individuato zone non idonee per le installazioni eoliche e fotovoltaiche, ma solo 2/3. Il territorio italiano è sempre più la torre di Babele degli operatori delle rinnovabili, dove ogni Regione ha il suo codice. In questo contesto le difficoltà per l’industria eolica aumentano e si sommano alle barriere amministrative derivanti dai meccanismi delle aste e dei registri. La frammentarietà e la scarsa trasparenza, favoriscono anche i casi di malcostume che l’ANEV de sempre combatte, chiedendo regole chiare e omogenee per tutti. 

Anche il GSE ha riscontrato le pecche del “federalismo energetico” ed ha avanzato delle proposte per migliorare la governance a livello nazionale e regionale, come la promozione di strumenti condivisi di monitoraggio e valutazione di efficacia, efficienza e coerenza delle politiche di promozione delle FER a livello delle responsabilità centrali, regionali e locali; sviluppo del monitoraggio sull’efficacia e la funzionalità di procedimenti e regimi autorizzativi di competenza di Regioni e enti locali; promozione di iniziative di verifica e scambio delle esperienze tra i soggetti responsabili dei procedimenti autorizzativi; sviluppo di una piattaforma informativa comune tra Stato, Regioni ed enti locali che possa assicurare, in modo uniforme, livelli adeguati di informazione sulle politiche pubbliche a livello nazionale e regionale, sia in termini di programmi di sostegno, sia in termini di procedure e procedimenti autorizzativi. Proposte senz’altro condivisibili, che aiuterebbero le imprese del settore  già in difficoltà per il taglio degli incentivi.

Il rapporto del GSE conferma quando già gli operatori eolici denunciano da tempo e si auspica possa essere di supporto per le istituzioni, affinché non solo prendano atto della disomogeneità normativa, ma trovino soluzioni per creare un quadro organico, soprattutto ora che l’economia del Paese ha bisogno di stimoli e certezze.

 

 

Competenze per autorizzazioni e per le valutazioni ambientali per gli impianti eolici

 
 

 

Regioni con zone non idonee per gli impianti eolici (assetto al 30 giugno 2013)

 

REGIONE

Atti di individuazione di aree non idonee

Piemonte

Valle d’Aosta*

DGR n.9 05/01/2011 / LR n.26 01/08/2012 (art. 44) Le aree non idonee per gli impianti eolici sono individuate nell’allegato B della DGR n.9 del 05/02/2011

Lombardia

Bolzano*

DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art. 3/bis) / LP n.13/1997 e s.m.i. (art. 44 bis) L’articolo 44 bis della LP n. 13/1997 e s.m.i. prevede specifiche “zone produttive con destinazione particolare” per gli impianti di produzione di energia, e con apposito regolamento vengono individuate le tipologie di impianti eolici e le modalità con cui possono essere realizzati al di fuori delle specifiche “zone produttive con destinazione particolare”
Trento* LP n. 26 del 4/10/2012 (art. 22, c. 9)
Veneto LR n. 7 del 18/03/2011 (art. 4)
Friuli Venezia Giulia*
Liguria DCR n. 3 del 3/2/2009 Le aree non idonee per gli impianti eolici sono individuate nell’allegato II della DCR n.3 3/2/2009
Emilia Romagna DCR n. 51 del 26/07/2011 Le aree non idonee per gli impianti eolici sono individuate dall’Allegato I.2 della DCR n.51 del 26/7/2011
Toscana —-
Umbria RR n. 7 del 29/07/2011 (art. 7)L’allegato C del RR n. 7 del 29/07/2011 individua le zone non idonee per gli impianti eolici
Marche DGR n. 829 del 23/7/2007 L’allegato della DGR. n. 829 del 23/07/2007 individua zone vietate e critiche per la installazione impianti eolici
Lazio —-
Abruzzo DGR n.754 del 30/7/2007 e s.m.i. e DGR n.451 24/8/2009 Il punto 6 all’Allegato della DGR n. 754 del 30/07/2007 e s.m.i. individua le zone non idonee alla installazione di impianti eolici. La DGR n.451 del 24/08/2009 stabilisce il divieto di realizzazioni di nuovi impianti eolici nelle ZPS con esclusione degli impianti per autoproduzione di potenza inferiore ai 20 kW
Molise LR n. 22 del 07/08/2009 e s.m.i (art. 2 e 3) e LR n. 23 /2010 L’articolo 2 della LR n. 22 del 7/8/2009 e s.m.i. individua le zone non idonee per l’installazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
Campania —-
Puglia RR n. 24 del 30/12/2010 e s.m.i. L’allegato 1, 2 e 3 del RR n.24 del 30/12/2010, individuano le aree non idonee all’insediamento di specifiche tipologie di impianti eolici
Basilicata LR n. 1 del 10/01/2010 e s.m.i. (PIEAR) Nel Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR),allegato parte integrante della LR n. 1/2010 e s.m.i.; l’appendice A disciplina le aree e siti non idonei per l’installazione di impianti eolici
Calabria DGR n. 55 del 30/01/2006 / LR n.42 del 29/12/2008 e s.m.i. (art. 4, c. 2) La DGR n. 55 del 30 gennaio 2006 stabilisce indirizzi per l’inserimento degli impianti eolici nel territorio regionale e individua aree non idonee alla installazione di impianti eolici e aree di attenzione nella localizzazione di impianti eolici
Sicilia* Decreto Presidenziale n. 48 del 18/07/2012 (art. 2)
Sardegna* DGR n. 27/16 del 16/6/2011. DGR n. 45/34 del 12/11/2012 Vengono individuate come aree non idonee per gli impianti eolici quelle di cui agli articoli 22, 25, 33, 38, 48, 51 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale

*Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti costituzionali per l’individuazione delle zone non idonee alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in relazione al D.Lgs. n.387/2003 e al DM MSE 10/9/2010 “Linee Guida” sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario.