Il 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore le disposizioni degli artt. 19 primo comma e 30 del D.M. 6 luglio 2012 (Decreto FER) in materia di conversione del diritto ai certificati verdi in incentivo. Tali norme, lo ricordiamo, prevedono che i produttori di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, che abbiano maturato il diritto a fruire di Certificati Verdi, a partire dal 1 gennaio 2016 hanno accesso ad un incentivo sulla produzione. L’incentivo I è pari a: I = k x (180 – Re) x 0,78 (ove: k = 1 per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e, per gli impianti entrati in esercizio successivamente alla medesima data, è pari al coefficiente applicabile alla medesima produzione in attuazione dell’articolo 2, comma 148, della legge n. 244 del 2007 e successive modifiche e integrazioni; Re è il prezzo di cessione dell’energia elettrica).
Gli strumenti attuativi sono stati resi noti solamente negli ultimi mesi del 2015 ed il 1° gennaio 2016 il quadro normativo di riferimento si presentava ancora incompleto, ad esempio, con riferimento all’attivazione del portale informatico dedicato previsto entro la fine del mese di gennaio 2016.
Entrando nel dettaglio della nuova disciplina, mediante il portale informatico per la Gestione del Riconoscimento degli Incentivi (GRIN), tutti i produttori che abbiano i requisiti anzidetti dovranno, una volta che il portale sarà stato attivato, stipulare con il GSE una nuova e specifica convenzione per vedersi riconosciuto l’incentivo e potranno gestire per via telematica il loro rapporto con il Gestore. Uno schema di convenzione è stato reso disponibile lo scorso 24 dicembre 2015 sul sito del Gestore stesso. Veniamo ad esaminare le principali conseguenze che la stipula delle nuova convenzione genererà per i produttori.
La liquidazione delle somme dovute verrà effettuata dal GSE mediante accredito sul conto corrente bancario del produttore. Scompare il “conto proprietà” per il deposito e la cessione dei Certificati Verdi.
I produttori dovranno quindi, in primo luogo, stipulare la convenzione con il GSE. In particolare, i titolari di impianti che siano stati finanziati da istituti di credito in regime di project financing saranno con tutta probabilità soggetti all’obbligo contrattuale di sottoscrivere un accordo di cessione dei crediti in garanzia, che dovrà essere esplicitamente accettato dal GSE (art. 7 della convenzione). La cessione dei crediti in garanzia è infatti prevista in generale, secondo gli standard del settore, per tutti i crediti derivanti dai contratti del progetto, tra i quali rientrerebbe la nuova convenzione. Essa sostituirebbe quindi l’accordo di vincolo del “conto proprietà” dei Certificati Verdi tipicamente perfezionato in tali operazioni. In merito il Gestore non ha ancora fornito regole applicative specifiche ma sembra che, viste le similitudini con la convenzione per il fotovoltaico, queste possano essere riconducibili a quelle applicate in materia di impianti fotovoltaici, prevedenti una procedura specifica che trova attuazione ricorrendo ad una scrittura privata autenticata da Notaio, seguita da apposita notifica di cessione al GSE.
Uno dei punti più controversi delle regole attuative della nuova normativa è rappresentato dai nuovi termini di pagamento. Da quest’anno, infatti, gli incentivi spettanti ai produttori titolari di impianti per i quali la produzione incentivata è determinabile su base mensile, compresi quindi gli impianti eolici, verranno erogati dal GSE su base trimestrale, entro l’ultimo giorno lavorativo del secondo trimestre successivo a quello di riferimento. Tali tempistiche dilazionate hanno letteralmente destabilizzato gli operatori, i quali, soprattutto in caso di impianti realizzati accedendo a finanziamenti bancari o leasing, potrebbero avere problemi nel corso del 2016 a rimborsare le rate di tali finanziamenti o pagare i canoni di leasing, rischiando il default. In tale contesto, molti istituti di credito si stanno già oggi preparando a richiedere i c.d. “base case aggiornati” ai soggetti finanziati, al fine di comprendere esattamente gli effetti delle modifiche normative sui flussi di cassa attesi.
Va da sé che – ove non si faccia ricorso al DSRA (Debt Service Reserve Account) per coprire, in tutto o in parte, i mancati incassi – occorrerà gestire tale contingenza con accordi specifici.
I produttori in difficoltà, ove necessario, dovranno quindi chiedere una deroga rispetto alle previsioni dei contratti di finanziamento (tecnicamente chiamata “waiver”). Tale richiesta potrà essere supportata producendo la certificazione del GSE (il cui fac-simile è già disponibile) che attesti il calcolo dell’incentivo. Con specifico riferimento a tale certificazione, si osserva come essa possa essere utilizzata per reperire finanziamenti specifici, in quanto fornisce prova di crediti nei confronti del GSE. Ovviamente tale possibilità va verificata alla luce dei vincoli nascenti dai documenti finanziari che generalmente limitano gli indebitamenti ulteriori rispetto a quelli già contratti al momento del finanziamento del progetto.
In ogni caso, cogliendo l’occasione della necessaria stipula di una cessione dei crediti nascenti dalla nuova convenzione, i produttori, con l’assistenza di esperti del settore, potranno negoziare con gli istituti finanziatori tutte le modifiche ai contratti di finanziamento necessarie a riadattarli alla nuova normativa, ivi inclusa eventualmente la revisione del piano di ammortamento (o dei canoni di leasing) per meglio adeguarli al mutato profilo dei flussi di cassa del progetto. Una tale revisione, soprattutto se consistente in una estensione della data di rimborso finale del finanziamento o della data di scadenza del leasing, potrebbe rendere altresì necessaria una ricognizione delle garanzie che assistono il finanziamento, al fine di garantire una piena validità e continuità delle stesse anche a seguito della modifica degli importi e delle scadenze del servizio del debito.
avv. Giulio Maroncelli, avv. Claudio D’Alia, dott. Dario Stifano